TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all‟articolo 22 del Presidente della Repubblica, devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all‟Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
La trasmissione avviene tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all‟Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
In riferimento al 2019, tale forma di certificazione è attuabile su base:
– volontaria, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018;
– obbligatoria, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d‟affari superiore a 400.000 euro e, poi, dal 1° gennaio 2021, per tutti coloro che
effettuano le operazioni di cui all‟articolo 22 del decreto IVA (cfr. l‟articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015);
La memorizzazione e la trasmissione dei dati sostituisce l‟obbligo della registrazione su registro dei corrispettivi, pertanto viene eliminato, così come il libretto fiscale.