CREDITO DI IMPOSTA
Col provvedimento n. 231943 del 23 Giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di attuazione per la fruizione del credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, in vista dell’imminente entrata in vigore della c.d. lotteria degli scontrini “istantanea”, che si affianca a quella “differita” entrata già in vigore nell’anno 2021.
Prevede che:
• spetta ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
• il credito d’imposta sia pari al 100 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 50 euro per ogni strumento
• è utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Il credito d’imposta
• è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24
• ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate
• è fruibile senza alcun limite alla compensazione
• deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 ed eventualmente nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo
• non essendo specificato alcunché nella norma istitutiva, né nel provvedimento attuativo, si deve ritenere che il credito d’imposta sia rilevante ai fini delle imposte sul reddito
• sotto il profilo contabile rappresenta un contributo in conto esercizio o in conto impianti a seconda che venga considerato come manutenzione dei beni sui cui viene effettuato l’intervento oppure che il costo venga capitalizzato come spesa incrementativa del cespite di riferimento.
Tuttavia c’è una ulteriore alea connessa al limite di spesa, fissato dalla legge in 80 milioni di Euro per l’anno 2023, per il cui il provvedimento direttoriale ha previsto che “Il credito di imposta non è fruibile e il relativo modello F24 è scartato qualora, all’atto del conferimento della delega F24 e secondo l’ordine cronologico di presentazione, il plafond residuo dello stanziamento di cui all’articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 risulti incapiente rispetto all’importo del credito stesso. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate”.
Ai fini del monitoraggio costante delle risorse disponibili il provvedimento ha previsto che l’Agenzia delle entrate comunichi mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, dando esplicita segnalazione qualora le fruizioni operate, tenuto anche conto del relativo andamento, facciano ritenere prossimo il raggiungimento del limite di spesa.